(massima n. 1)
In materia di richiesta di archiviazione rivolta dal P.M. al Gip nel procedimento pretorile, il thema decidendum che investe il giudice richiesto dell'archiviazione non si modella in funzione dell'ordinario dovere di pronunciarsi su di una specifica domanda, ma del ben pił ampio potere di apprezzare se le risultanze dell'attivitą compiuta nel corso delle indagini preliminari siano o meno esaurienti ai fini della legittimitą della «inazione» del pubblico ministero. Pertanto, nulla si oppone a che il giudice inviti il P.M. a svolgere le ulteriori indagini, che ritenga necessarie, su una diversa regiudicanda, poiché, altrimenti opinando, si delegherebbe all'arbitrio dell'organo assoggettato al controllo il potere di ritagliare la quantitą e la qualitą dell'intervento del controllore. Del resto a simile risultato converge anche il rilievo che, ove gli elementi raccolti siano ritenuti sufficienti in ordine alla diversa ipotesi di reato, il Gip ben puņ immediatamente disporre la formulazione della diversa imputazione.