(massima n. 1)
La notifica dell'avviso di deposito con l'estratto della sentenza all'imputato contumace non puō essere sostituita con alcun altro atto equipollente, stante la tassativitā della disposizione dell'art. 548, terzo comma, c.p.p. secondo cui tale notifica deve essere effettuata Ģin ogni casoģ; la sua mancanza, pertanto, non fa decorrere i termini di impugnazione e non fa diventare la sentenza irrevocabile.