(massima n. 1)
Il termine per proporre l'impugnazione nei confronti dell'imputato contumace decorre dalla scadenza del termine stabilito dalla legge per il deposito della sentenza, ove la notifica dell'estratto contumaciale sia avvenuta in data anteriore. Ciò perché, altrimenti, verrebbero ad essere ingiustificatamente compressi i diritti della difesa, alla cui compiuta tutela è invece rivolta — con finalità sicuramente non restrittive — la previsione dell'art. 548, comma 3, c.p.p.