(massima n. 1)
La sentenza dibattimentale, che va depositata in cancelleria dopo la pubblicazione, anche se priva dell'indicazione delle generalità dell'imputato e dell'imputazione non è nulla, ma solo affetta da irregolarità, al cui rimedio si provvede con il rito della correzione degli errori materiali, che non sospende la decorrenza dei termini per l'impugnazione né incide in alcun modo sugli stessi, come emerge dall'art. 130 comma 1 c.p.p. che prevede la concorrenza sia dell'impugnazione che del procedimento di correzione, allorché statuisce che in questo caso è il giudice dell'impugnazione che provvede anche alla correzione.