(massima n. 1)
L'individuazione concreta delle testate sulle quali disporre la pubblicazione della sentenza non comporta alcuna valutazione riferibile alla specie ed all'entità della sanzione, ma si risolve in una attività meramente descrittiva e ricognitiva che in ipotesi di errore (inesatta, incompleta o equivoca indicazione della testata) ben può essere rettificata con l'istituto della correzione dell'errore materiale.