(massima n. 1)
In caso di difformità con la motivazione, prevale il dispositivo letto in udienza — esso solo costituendo l'attuazione della volontà di legge nel caso concreto — con la conseguenza che le affermazioni contenute nella motivazione, se non trovano rispondenza nel dispositivo, non sono, di per sè singole, suscettibili di rilevanza giuridica.