(massima n. 1)
Costituisce causa di nullitą (relativa), ex art. 546, comma 3, c.p.p., e non semplice irregolaritą della sentenza il fatto che quest'ultima, se pronunciata da giudice collegiale, sia priva della sottoscrizione del presidente del collegio. (Nella specie, in applicazione di tale principio, la Corte ha annullato senza rinvio, con trasmissione degli atti al giudice a quo per nuova redazione e sottoscrizione della motivazione, una sentenza che recava la sottoscrizione, come presidente del collegio, di un magistrato diverso da quello che, secondo l'epigrafe, aveva esercitato detta funzione).