(massima n. 1)
La mancata redazione della motivazione della sentenza, a causa di un qualsiasi impedimento del giudice che abbia adottato la relativa decisione e pubblicato il dispositivo, č equiparabile alla omessa motivazione e non determina pertanto l'inesistenza della pronuncia, ma la sua nullitā, rilevabile in quanto tale solo nell'eventuale giudizio di impugnazione.