(massima n. 1)
Nell'ipotesi di mancata involontaria sottoscrizione della sentenza (nella specie del presidente del collegio) si verifica una irregolaritą formale, che, se dedotta (diversamente si procede con il rito della correzione degli errori materiali), dą luogo a nullitą relativa, sanabile mediante rinnovazione della stesura del solo documento. (La Corte ha annullato la sentenza impugnata, disponendo nel senso suddetto. Ha altresģ precisato che in caso di volontaria omessa sottoscrizione si verifica una nullitą assoluta).