(massima n. 1)
L'incompletezza del dispositivo, inteso quale provvedimento che rende esplicita la volontà del giudice nel caso concreto, individuato attraverso l'imputazione, si traduce in un riconoscibile divario tra dictum reale e dictum legale, in una ablazione di una parte del provvedimento che, per interna consequenzialità logica ed ontologica e per l'ordinaria progressione processuale, è privo di una parte essenziale della statuizione. Si traduce, cioè, in una disarmonia tra statuizione concreta e statuizione legale, sanzionata da una inevitabile nullità, emendabile soltanto con l'imputazione. La mancanza del dispositivo, invece, postula conseguenze diverse a seconda che sia assoluta o parziale. Quella parziale è equiparabile all'incompletezza e genera la nullità della sentenza. La mancanza assoluta determina, invece, l'inesistenza materiale e giuridica della sentenza che non è suscettibile di passare in giudicato, con la conseguenza che il vuoto decisorio deve essere rilevato e colmato dal giudice che procede, anche in assenza d'impugnazione.