(massima n. 2)
Gli elementi caratterizzanti il delitto tentato, e cioè l'idoneità e l'univocità dell'azione, sono riscontrabili anche negli atti cosiddetti preparatori, cioè anteriori all'inizio dell'esecuzione, quando questi siano potenzialmente idonei a produrre l'evento e contemporaneamente rivelino in modo non equivoco l'intenzione di commettere il delitto. (Fattispecie — in cui è stato ritenuto configurabile il tentativo di truffa — relativa al possesso, da parte di alcune guardie giurate, nel corso del servizio notturno di vigilanza, di chiavi atte ad aprire i congegni ad orologeria predisposti per il controllo periodico, sì da far apparire, con la loro manomissione, che tali controlli fossero effettuati nelle ore stabilite).