(massima n. 1)
In tema d'impugnazioni, č inammissibile il ricorso per cassazione del P.M. con cui si denunci la nullitā di una sentenza di condanna per mancanza grafica della motivazione, non sussistendo alcun interesse all'impugnazione in difetto di qualsiasi specificazione delle ragioni dell'illegittimitā della decisione ovvero dell'indicazione del vantaggio pratico perseguito con l'annullamento della medesima. (Fattispecie nella quale la sentenza era costituita dall'intestazione con allegata una fotocopia del dispositivo di condanna letto in udienza).