(massima n. 1)
È dato di comune esperienza che le auto che sono affidate all'officina per le riparazioni vengono provate dai meccanici incaricati, cosicché la circolazione del veicolo avviene nell'interesse dello stesso richiedente e non prohibente domino. Consegue che l'assicuratore non ha diritto di rivalsa, a norma dell'art. 1, terzo comma della L. n. 990 del 1969, nei confronti del titolare dell'officina e del meccanico conducente del veicolo per i danni cagionati a terzi dalla circolazione della vettura avvenuta in fase di collaudo.