(massima n. 1)
Nel regime risultante dal D.L. n. 857 del 1976 (convertito in legge n. 34 del 1977, ed applicabile alla fattispecie ratione temporis), le persone trasportate a bordo di veicoli adibiti al trasporto di cose avevano immediato diritto ai benefici dell'assicurazione obbligatoria solo in presenza delle condizioni di cui al secondo comma dell'art. 1 del citato D.L. n. 857/1976, con la conseguenza che l'eventuale azione di regresso dell'Inail per conseguire il rimborso delle spese sostenute per prestazioni erogate ex lege deve essere valutata tenendo conto della specifica condizione di soggetto trasportato rivestita dall'infortunato.