(massima n. 1)
Qualora il terzo trasportato da veicolo a motore, in quanto privo di azione risarcitoria diretta nei confronti dell'assicuratore della responsabilitą civile inerente alla circolazione del veicolo (nella specie, trattandosi di sinistro anteriore alle modifiche apportate all'art. 1 della L. 24 dicembre 1969 n. 990 dal d.l. 23 dicembre 1976 n. 857, convertito in L. 26 febbraio 1977 n. 39), faccia valere contro quell'assicuratore, in via surrogatoria ai sensi dell'art. 2900 cod. civ., i diritti spettanti all'assicurato - danneggiante, deve escludersi che l'assicuratore medesimo possa essere tenuto a pagamenti di somme eccedenti il massimale di polizza, sotto il profilo del colposo ritardo nell'adempimento, se non a partire dal momento in cui venga giudizialmente (o negozialmente) accertata la responsabilitą dell'assicurato, nonché quantificato il suo obbligo risarcitorio, atteso che solo in tale momento si verifica la liquiditą ed esigibilitą del credito dell'assicurato verso l'assicuratore, e quindi della pretesa esercitata in via surrogatoria dal trasportato - danneggiato.