(massima n. 1)
Il cittadino italiano residente nello Stato, che sia munito di patente rilasciata all'estero, può guidare in Italia solo previa «conversione» di detta patente in quella nazionale, mentre, in difetto, incorre nella cosiddetta guida senza patente, in violazione dell'art. 80, tredicesimo comma del codice stradale, considerando che tale conversione, se non richiede il superamento di esame di idoneità, non è automatica, né configura atto dovuto, ma esige il positivo riscontro del possesso da parte dell'interessato di determinati requisiti, ai sensi dell'art. 98 del predetto codice, in relazione al precedente art. 82. (Nella specie, in tema di assicurazione della responsabilità civile derivante dalla circolazione di veicoli, e con riguardo alla clausola di polizza che negava la copertura assicurativa in difetto di «abilitazione alla guida secondo le disposizioni in vigore», i giudici del merito avevano escluso l'invocabilità della clausola medesima, in riferimento all'evenienza sopra indicata, ravvisando ipotesi di mera irregolarità amministrativa, non incidente sul rapporto assicurativo. La Suprema Corte ha ritenuto viziata siffatta interpretazione della clusola, alla luce della indicata natura dell'infrazione in questione e della sua conseguenziale influenza sul rischio assicurato).