(massima n. 1)
Deve ritenersi sufficiente la motivazione contenente la mera indicazione degli elementi probatori, ritenuti evidentemente attendibili, su cui fondare la sussistenza di determinate circostanze di fatto, individuati attraverso un rinvio per relationem al corrispondente atto processuale, che può esser compulsato al fine di accertare la congruenza del richiamo effettuato e della valutazione posta a base della decisione.