(massima n. 1)
In tema di assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli, la società assicuratrice che ha pagato l'indennizzo non ha azione di surrogazione, ai sensi dell'art. 1916 c.c., nei confronti dell'istruttore conducente munito di foglio rosa perché tale azione, essendo ammessa solo contro i terzi, non è consentita nei confronti dei soggetti la cui responsabilità è coperta dall'assicurazione obbligatoria, tra i quali l'art. 1 della L. 24 dicembre 1969, n. 990 annovera il conducente munito di foglio rosa, che ha il potere ed il dovere di assistere l'allievo-conducente non solo con consigli e direttive verbali ma anche con interventi diretti sui comandi di guida (volante, freno a mano), partecipando al complesso di attività che concorrono a far sì che il veicolo si muova, seguendo un determinato percorso, con l'osservanza delle norme di comune prudenza e delle regole di comportamento previste dal codice della strada.