(massima n. 1)
Nel caso in cui le attenuanti generiche, concesse all'imputato dal giudice di merito e da questi non menzionate nel dispositivo, siano state esplicitamente indicate nella motivazione, pubblicata e letta congiuntamente a quello, per la stretta ed immediata relazione che viene a stabilirsi tra le due parti della decisione giudiziale, l'espressione della volontà della legge nel caso concreto — che costituisce la funzione essenzionale del disposito — ben può ricevere dalla motivazione elementi di integrazione che, senza snaturarla, la completino e la rendano pienamente intelleggibile (nell'affermare il principio di cui in massima la Cassazione ha rigettato il ricorso proprosto dal P.M. avverso una sentenza di applicazione della pena su richiesta).