(massima n. 1)
Nel caso in cui il processo di appello sia stato trattato, ai sensi dell'art. 599 c.p.p., con il rito camerale disciplinato dalla normativa prevista dall'art. 127 stesso codice in quanto applicabile, il provvedimento terminativo può rivestire non la forma dell'ordinanza bensì quella della sentenza, tra i cui requisiti, peraltro, non vi è quello della lettura del dispositivo in udienza, che è previsto solo per i processi che si svolgono con dibattimento «pubblico» (art. 545 c.p.p.).