(massima n. 1)
In tema di pubblicazione della sentenza, nell'ipotesi di contestuale redazione del dispositivo e della motivazione, č legittimo, sull'accordo delle parti, dare per letta la motivazione, con la conseguenza che il termine per la impugnazione decorre da tale fittizia lettura, a norma dell'art. 585, comma secondo, lett. b) c.p.p.