(massima n. 1)
Qualora, in un contratto di assicurazione della responsabilità civile obbligatoria derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, sia prevista una clausola che escluda la garanzia assicurativa per i danni verificatisi nel caso in cui il conducente non sia abilitato alla guida, sussistono l'operatività della polizza ed il conseguente obbligo indennitario dell'assicuratore quando il conducente, pur abilitato alla guida, abbia omesso di rispettare prescrizioni e cautele imposte dal codice della strada. Infatti, per mancanza di abilitazione alla guida deve intendersi l'assoluto difetto di patente, ovvero la mancanza, originaria o sopravvenuta, delle condizioni di validità e di efficacia della stessa (sospensione, revoca, decorso del termine per la conferma, sopravvenienza di condizioni ostative), onde, ove esista un'abilitazione alla guida, l'inosservanza di prescrizioni o limitazioni, eventualmente imposte dal legislatore, non si traduce in una limitazione della validità od efficacia del titolo abilitativo, ma integra una ipotesi di mera illiceità della guida. (Nella specie, la S.C., affermando l'enunciato principio, ha cassato la sentenza del giudice di merito, il quale aveva escluso l'operatività della copertura assicurativa fondata su polizza che limitava l'obbligo di indennizzo ai soli casi in cui gli assicurati erano abilitati alla guida dei mezzi secondo le disposizioni in vigore, sul presupposto erroneo che non rientrasse in tali ipotesi la guida di un motociclo da parte di soggetto che aveva conseguito il c.d. « foglio rosa» che a tanto lo abilitava, dovendosi, peraltro, ritenere ininfluente al riguardo la circostanza che l'esercitazione alla guida fosse avvenuta su strada frequentata, potendo tale condotta, eventualmente, determinare la violazione di norme comportamentali sanzionabili sotto il profilo di un illecito amministrativo, senza, però, essere idonea ad inficiare la validità ed efficacia del titolo di guida).