(massima n. 1)
La responsabilità del Fondo di garanzia per le vittime della strada si estende, ai sensi dell'art. 19 lett. b) della L. 24 dicembre 1969, n. 990, anche alle ipotesi di danni derivanti dalla circolazione su strada pubblica di veicolo a motore, quali i go-kart, che per le sue caratteristiche costruttive, sia destinato alle gare, competizioni od esibizioni di carattere sportivo contemplate dall'art. 3 della stessa legge, perché questi veicoli sono soggetti all'obbligo dell'assicurazione stabilito dall'art. 1 della L. n. 990 del 1969 allorché vengano, sia pure per brevi percorsi ed occasionalmente, posti in circolazione su strada di uso pubblico, benché privi di omologazione e di certificato di idoneità alla circolazione, non essendo i rischi connessi alla loro circolazione su strada di uso pubblico coperti dall'assicurazione prescritta dal citato art. 3, che si riferisce solo ai rischi di danni derivanti dall'uso del veicolo per il fine sportivo e competitivo.