(massima n. 1)
Il danno prodotto in un'area privata da un veicolo in movimento — nella specie un'autovettura, proveniente da una strada pubblica, nell'accedere ad un parco privato urtava il cancello di ingresso, determinandone lo spostamento dal binario fisso di scorrimento, da cui derivava lo schiacciamento del piede di un ragazzo che si trovava dietro tale cancello — non esclude perciò solo il collegamento causale del sinistro con la circolazione su strada pubblica, o su area a questa equiparata, ai sensi dell'art. 1 legge 24 dicembre 1969 n. 990, sufficiente per l'esperibilità dell'azione diretta del danneggiato, ai sensi dell'art. 18 della stessa legge, nei confronti dell'assicuratore.