(massima n. 1)
Ai fini dell'applicabilità della L. n. 990 del 1969, che ha istituito l'obbligo dell'assicurazione per la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, sono da equipararsi alle strade di uso pubblico anche quelle aree di proprietà privata, aperte alla circolazione del pubblico (art. 2, d.p.r. 24 novembre 1970, n. 973), cioè quelle in cui chiunque può circolare anche se sotto specifiche condizioni o per determinate finalità. (In applicazione del suddetto principio, la S.C. ha confermato la decisione del giudice di merito che aveva ritenuto operativa la garanzia assicurativa per un incidente stradale verificatosi in un cortile privato che serviva per l'accesso di clienti e fornitori ad un negozio).