(massima n. 1)
Nel caso in cui il giudice riporti nella motivazione della propria decisione la massima della Corte di cassazione relativa al precedente giurisprudenziale, con enunciazione del principio giuridico formulato e con la esposizione delle argomentazioni poste a fondamento di esso, tali argomentazioni vanno a formare parte integrante della motivazione, atteso che in tal modo si dą contezza delle ragioni che hanno giustificato la adesione del giudice di merito al principio della corte di legittimitą. (In applicazione di tale principio la Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso con il quale si lamentava la carenza di motivazione di una decisione incentrata sulla riproposizione di una massima).