(massima n. 1)
Non č affetta da nullitā la sentenza la cui motivazione sia stata estesa da giudice di pace in tirocinio, che sia persona diversa dal magistrato onorario, il quale ha diretto il dibattimento e letto il dispositivo, atteso che l'atto decisionale č comunque riferibile a quest'ultimo e che lo stesso, con la sottoscrizione, fa sua la motivazione, pur da lui materialmente non redatta.