(massima n. 1)
Il termine per la redazione della sentenza di cui all'art. 544 c.p.p. alla scadenza del quale decorre l'ulteriore termine per l'impugnazione, ai sensi dell'art. 585 c.p.p. non č soggetto alla sospensione nel periodo feriale prevista dall'art. 1 L. 7 ottobre 1969, n. 742; con la conseguenza che, ove venga a cadere in detto periodo, l'ulteriore termine per proporre impugnazione comincia a decorrere dalla fine del periodo di sospensione.