(massima n. 1)
In tema di termini per il deposito della sentenza, il giudice che ritenga di avvalersi del termine superiore a giorni quindici, previsto dall'art. 544, comma secondo, c.p.p. per i casi di particolare complessitą nella stesura della motivazione, ha l'onere, e non gią una mera facoltą, di indicare tale termine nel dispositivo.