(massima n. 1)
In tema di spese relative all'azione civile, poiché l'art. 133 att. c.p.p. non commina alcuna sanzione di nullità o inammissibilità per l'inosservanza del dovere della parte civile di produrre l'apposita nota, la mancanza di questa, ove la domanda di rifusione sia stata tempestivamente proposta, non ne preclude la liquidazione in favore della stessa parte civile sulla base della tariffa professionale vigente, né va escluso il rimborso delle spese vive, atteso che non è necessaria — stante la possibilità di calcolare il prezzo medio della trasferta — una adeguata documentazione probatoria qualora si tratti di un legale il cui studio si trovi in una città diversa da quella in cui si svolge il giudizio. (Fattispecie nella quale la Corte era stata richiesta della rifusione alla parte civile delle spese del giudizio di legittimità).