(massima n. 1)
In tema di liquidazione delle spese del processo (nella specie, in favore della parte civile) č generico, e pertanto inammissibile, il motivo di ricorso per cassazione che, censurando i criteri adottati dal giudice di merito, non indichi specificamente le voci tabellari che si reputano violate sotto il profilo della liquidazione inferiore ai minimi di tariffa.