(massima n. 1)
In tema di patrocinio dei non abbienti, quando la Corte di cassazione procede alla liquidazione delle spese che l'imputato ricorrente č condannato a rifondere alla parte civile ammessa al beneficio del patrocinio a spese dello Stato, "ex" art. 110 del d.P.R. n. 115 del 2002, costituisce indispensabile presupposto per tale liquidazione l'avvenuta presentazione di una nota spese conforme, nella indicazione delle voci e nei limiti quantitativi, alle prescrizioni dettate dall'art. 82 del su citato d.P.R.