(massima n. 1)
Non sono fondate, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, le questioni di legittimitą costituzionale dell'art. 78 c.p.p., dell'art. 540 c.p.p., (nella parte in cui non prevede la provvisoria esecutivitą ex lege delle disposizioni civili contenute nella sentenza di primo grado) e dell'art. 600 dello stesso codice (nella parte in cui, per effetto di tale omessa previsione, consente la revoca della provvisoria esecutivitą di dette disposizioni).