(massima n. 1)
La determinazione equitativa del danno morale cagionato dalla commissione di reati sessuali in danno di minori d'etą deve tener conto dell'intensitą della violazione della libertą morale e fisica nella sfera sessuale del minore, del turbamento psichico cagionato e delle conseguenze sul piano psicologico individuale e dei rapporti intersoggettivi, degli effetti proiettati nel tempo nonché dell'incidenza del fatto criminoso sulla personalitą della vittima.