(massima n. 1)
In tema di prescrizione, come si desume chiaramente dall'art. 531, secondo comma, c.p.p., se vi sia incertezza circa il tempus commissi delicti, il termine di decorrenza va computato secondo il maggior vantaggio per l'imputato. Deve, pertanto, essere dichiarata l'estinzione del reato anche quando vi sia incertezza sulla data di consumazione del reato stesso o comunque sul momento iniziale del termine di prescrizione. (Applicazione in tema di violazione di sigilli).