(massima n. 1)
In tema di estensione degli effetti della impugnazione, sono da considerarsi motivi estensibili nei confronti di imputati che versano in identiche situazioni, quelli che, investendo la esistenza stessa del reato, non possono essere considerati esclusivamente personali. Pertanto, qualora, dal testo della sentenza impugnata, si ricavi (a prescindere dalla formula adottata) che l'imputato è stato assolto perché il fatto non sussiste o per la insufficienza o contradditorietà della prova sulla esistenza del fatto, l'omessa estensione in bonam partem degli effetti della decisione agli altri coimputati non appellanti può essere corretta dalla cassazione. (Fattispecie, in tema di falsificazione di testamento olografo, nella quale, pur essendo stato l'unico ricorrente assolto, in appello, per non aver commesso il fatto, la cassazione, rilevando che il giudice di merito aveva espresso dubbi in ordine alla stessa falsità dell'atto in contestazione, ha ritenuto che la assoluzione fosse stata, in realtà, pronunciata ai sensi del comma secondo dell'art. 530 c.p.p.; conseguentemente, la Corte ha deciso di estendere gli effetti della sentenza di appello anche agli imputati il cui appello era stato dichiarato inammissibile perché tardivo).