(massima n. 1)
Quando un reato sia stato trasformato in illecito amministrativo, il giudice deve prosciogliere l'imputato con formula «perché il fatto non è previsto dalla legge come reato», che deve essere applicata sia per i fatti che sono ab origine privi di rilevanza penale che per quelli che hanno perso rilevanza a seguito di una legge di depenalizzazione. Non è possibile dichiarare estinto il reato per intervenuta depenalizzazione, poiché questa non è prevista tra le cause di estinzione in nessun articolo del titolo VI del libro primo del codice penale. La scelta dell'una o dell'altra formula comporta peraltro conseguenze differenti poiché la dichiarazione di estinzione di regola fa venir meno l'esecuzione della pena, ma fa salvi, al contrario dell'abolitio criminis, gli effetti penali della condanna. (Fattispecie in tema di depenalizzazione del reato di cui all'art. 195 del D.P.R. 29 marzo 1973, n. 156 per l'esercizio senza autorizzazione di una emittente radiofonica, reato depenalizzato dalla L. 28 dicembre 1993, n. 561, art. 1, lett. a).