(massima n. 1)
Nell'ipotesi di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale per mutamento della composizione del giudice non è necessaria anche la rinnovazione della citazione dell'imputato contumace — che non è richiesta dalla norma — e ciò in quanto la verifica della vocatio in iudicium, costituita da valutazioni meramente formali, può essere effettuata da giudice diverso da quello alla cui presenza sono assunte le prove ed a cui è riservata la decisione.