(massima n. 1)
Il principio di immutabilitą del giudice, sancito dall'art. 525, comma 2, c.p.p., sebbene inserito nell'ambito della disciplina concernente la deliberazione della sentenza, ha una portata di carattere generale e trova applicazione anche nel procedimento esecutivo. Ne consegue che č affetta da nullitą assoluta, rilevabile di ufficio, la deliberazione del tribunale che decide sull'incidente di esecuzione in composizione parzialmente diversa da quella che aveva disposto il rinvio dell'udienza a data fissa, dopo avere disposto l'acquisizione di una sentenza allo scopo di accertare la condonabilitą della pena inflitta.