(massima n. 1)
Ai sensi dell'art. 525, comma 2, c.p.p., la violazione del principio di immutabilitą del giudice si verifica ogni qualvolta la decisione venga adottata da giudici diversi rispetto a quelli che hanno partecipato alle udienze dibattimentali. Tuttavia, tale violazione non ricorre nel caso in cui il giudice che ha emesso la decisione abbia rinnovato ex novo la procedura. (Fattispecie relativa a processo per reato militare nel quale quantunque, a seguito di numerosi rinvii, la composizione del collegio fosse pił volte cambiata nell'ultima udienza, quella in cui fu emessa la decisione, era stato escusso un teste chiave la cui ammissione, anche se disposta in precedenza da altro collegio, č stata ritenuta dalla Suprema Corte come implicitamente disposta anche dal collegio che emise la sentenza, tanto pił che l'eventuale nullitą concernente la mancanza di un'esplicita ordinanza ammissiva della testimonianza, avendo carattere relativo, era stata sanata dalla assenza di tempestiva eccezione della parte interessata).