(massima n. 1)
Il principio della immutabilità del giudice, stabilito dall'art. 525, secondo comma c.p.p. con riferimento alla sentenza pronunziata all'esito del dibattimento, è applicabile anche alle ordinanze adottate all'esito della procedura in camera di consiglio, ai sensi dell'art. 127 c.p.p., con la conseguente nullità del provvedimento pronunziato da un collegio non composto dalle medesime persone fisiche che hanno partecipato alla trattazione di tutte le udienze. La nullità in questione, tuttavia, non ricorre se la procedura — a seguito di precedente rinvio disposto anche per la acquisizione di ulteriore documentazione — viene riprodotta ex novo innanzi ad un collegio diverso che provveda alla complessiva trattazione (la quale comprende ogni attività finalizzata alla decisione, come l'esame delle acquisizioni probatorie e delle richieste delle parti). È invece estraneo al concetto di trattazione il mero rinvio preliminare all'esame del merito della res iudicanda.