(massima n. 1)
Il principio della immutabilità dei giudici che compongono il collegio — formulato nell'art. 525 comma secondo c.p.p. — deve ritenersi violato, con conseguente nullità assoluta della sentenza emessa, nel caso di prove assunte da un collegio diversamente composto rispetto a quello che poi le ha valutate ed ha giudicato nel merito; ed è irrilevante che le prove stesse siano state assunte, così come avviene per l'incidente probatorio, in contraddittorio delle parti: non sarebbe invero pertinente un eventuale richiamo alla utilizzabilità del materiale assunto durante l'incidente probatorio, perché la disciplina relativa alla assunzione ed utilizzabilità delle prove mediante l'incidente probatorio è particolare a tale mezzo istruttorio e non può essere estesa alle prove assunte nel dibattimento per le quali si applicano i principi della immediatezza della deliberazione e della immutabilità dei giudici che hanno partecipato al dibattimento.