(massima n. 1)
La semplice lettura, da parte del giudice che decide, degli atti di istruzione probatoria in precedenza raccolti da giudice diversamente composto non è sufficiente a garantire il rispetto del principio di immutabilità del giudice di cui all'art. 525 comma 2 c.p.p., la cui violazione è espressamente sanzionata con la nullità assoluta. (Nell'affermare detto principio la Corte ha osservato come in un processo fondato sulla formazione della prova nel dibattimento, ed in cui il «recupero» e l'utilizzazione delle dichiarazioni non raccolte direttamente dal giudicante si pone come un'eccezione alla regola generale, non può avere ingresso un'interpretazione della legge processuale che consenta al giudice di basare la propria decisione sulla semplice lettura dei verbali delle prove acquisite, ancorché legittimamente, nel corso di un dibattimento il quale, per la diversa composizione dell'organo giudicante, pur attenendo allo stesso fatto non può che considerarsi diverso).