(massima n. 2)
La nullità insanabile della sentenza che la norma dell'art. 525, secondo comma, c.p.p. ricollega alla mancata partecipazione anche parziale dei giudici che l'hanno pronunciata all'istruttoria dibattimentale non si verifica qualora innanzi al medesimo collegio del tribunale si sia svolta l'intera istruttoria, anche se si tratti di collegio in composizione diversa da quella innanzi al quale si era svolta l'udienza fissata nel decreto di citazione a giudizio, senza che sia necessaria anche la rinnovazione della medesima citazione, previo rinvio del dibattimento, perché anche in tal caso risulta pienamente realizzata l'esigenza che la deliberazione della sentenza avvenga a opera dello stesso giudice che ha partecipato all'istruzione dibattimentale.