(massima n. 1)
Il principio di immutabilitą del giudice, nella parte in cui gli impone la partecipazione all'assunzione della prova, trova applicazione soltanto nell'ambito dello stesso processo e non si riferisce ai casi in cui taluni elementi di prova, raccolti in un procedimento, siano, poi, legittimamente utilizzabili in un altro. (Fattispecie relativa all'acquisizione al fascicolo del dibattimento, senza previo esame del teste e del perito, rispettivamente, di dichiarazioni testimoniali e di relazioni peritali assunte in altro procedimento).