(massima n. 1)
Il principio di immutabilità del giudice (art. 525 c.p.p.), espressamente previsto per la sola fase dibattimentale, si applica anche al procedimento di prevenzione — avuto riguardo alle peculiarità di quest'ultimo, caratterizzato da procedure semplificate ed, in particolare, dal fatto che si svolge in camera di consiglio — solo nel caso in cui le conclusioni delle parti siano ricevute da un collegio diverso da quello decidente, con la conseguenza che il mutamento del collegio determina la nullità assoluta di cui all'art. 525 c.p.p.; nell'ipotesi, invece, in cui dette parti siano ammesse a dedurre di nuovo le conclusioni dinanzi ad un collegio diversamente composto prima della decisione, non si verifica la suddetta nullità.