(massima n. 1)
Il principio dell'immutabilitą del giudice, sancito dall'art. 525, comma secondo, c.p.p. č espressione di un principio generale estensibile anche alle decisioni assunte con ordinanza all'esito dell'udienza camerale ex art. 127 c.p.p. (In applicazione del principio, la S.C. ha annullato l'ordinanza resa ex art. 310 c.p.p. dal Tribunale del riesame, poiché vi era contrasto tra il verbale di udienza e l'intestazione del provvedimento, con conseguente dubbio che due magistrati che avevano partecipato alla decisione non avessero partecipato all'udienza).