(massima n. 1)
In forza del principio di tassativitą delle nullitą, l'inosservanza del principio sancito dall'art. 525, comma primo, c.p.p., in base al quale la sentenza deve essere deliberata subito dopo la chiusura del dibattimento, in caso di differimento disposto per la prosecuzione della discussione ad altra udienza « per eventuali repliche» anche se poi le parti non si avvalgono di tale possibilitą, con il conseguente inutile prolungamento della fase dibattimentale, non determina alcuna nullitą.