(massima n. 1)
L'inosservanza della norma di cui all'art. 523 n. 2 del c.p.p., per omessa determinazione, nelle conclusioni scritte della parte civile, dell'ammontare dei danni di cui si chiede il risarcimento, non produce alcuna nullità né impedisce al giudice di pronunciare la condanna generica al risarcimento dei danni. Ed invero, unica condizione essenziale, dell'esercizio dell'azione civile in sede penale, è la richiesta del risarcimento, la cui entità può essere precisata in altra sede dalla stessa parte, o rimessa alla prudente valutazione del giudice.