(massima n. 2)
Il criterio di individuazione del giudice dell'esecuzione competente nel giudice medesimo che ha emesso il provvedimento divenuto irrevocabile per ultimo, somministrato dal n. 5 dell'art. 665 c.p.p., trova applicazione quando l'esecuzione riguardi più titoli emessi da giudici diversi o una pena già cumulata con altre non inflitte dal medesimo giudice, e non allorché l'esecuzione, pur in presenza di più sentenze di condanna, titoli esecutivi emessi dal medesimo giudice. In questo caso si deve avere riguardo al criterio di individuazione del giudice competente, esposto nel n. 1 dell'art. 665 cit., identificabile in quello stesso che ha deliberato: provvedimenti ai quali solamente si riferisce e nel cui ambito si esaurisce la questione dedotta in executivis. (Fattispecie relativa all'applicazione della disciplina del reato continuato in relazione a pene inflitte con sentenze irrevocabili dal medesimo giudice).